(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n.
                              speciale
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Ferme restando le procedure previste dalla normativa vigente  in
materia   di  nomina  di  commissari  straordinari  e  di  commissari
liquidatori degli enti amministrativi dipendenti  dalla  Regione,  la
Giunta  regionale  determina  il  compenso  onnicomprensivo, al lordo
delle ritenute di legge e per ogni  giornata  di  effettiva  presenza
presso gli enti, di norma, nella misura di lire 130.000.
  2.  La  Giunta  regionale  determina,  altresi',  il  numero  delle
giornate   di   effettiva   presenza   necessaria    all'espletamento
dell'incarico  nel limite mensile di n. 12 giornate, tenuto conto dei
seguenti criteri:
   a)  diversita'  della  struttura  organizzativa,  consistenza  del
patrimonio   amministrato   ed   estensione  del  territorio  servito
dall'ente, qualora si tratti di commissari straordinari;
   b) situazione demografica dell'ente, numero dei creditori e valore
dei debiti liquidati, qualora si tratti di commissari liquidatori.
  3. La Giunta regionale, qualora rilevi  situazioni  di  particolare
complessita'  per  l'espletamento delle funzioni di commissario, puo'
determinare un compenso di misura diversa da quella di cui  al  primo
comma  e  un  numero di giornate superiore a quelle di cui al secondo
comma.