(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ferme restando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di nomina di commissari straordinari e di commissari liquidatori degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, la Giunta regionale determina il compenso onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge e per ogni giornata di effettiva presenza presso gli enti, di norma, nella misura di lire 130.000. 2. La Giunta regionale determina, altresi', il numero delle giornate di effettiva presenza necessaria all'espletamento dell'incarico nel limite mensile di n. 12 giornate, tenuto conto dei seguenti criteri: a) diversita' della struttura organizzativa, consistenza del patrimonio amministrato ed estensione del territorio servito dall'ente, qualora si tratti di commissari straordinari; b) situazione demografica dell'ente, numero dei creditori e valore dei debiti liquidati, qualora si tratti di commissari liquidatori. 3. La Giunta regionale, qualora rilevi situazioni di particolare complessita' per l'espletamento delle funzioni di commissario, puo' determinare un compenso di misura diversa da quella di cui al primo comma e un numero di giornate superiore a quelle di cui al secondo comma.